Art. 3 legge 1159/1929 e art. 26 R.D. 289/1930. Competenza territoriale del provvedimento di approvazione delle nomine dei ministri di culto.
Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 12 novembre 2009 n. FG/54/22.
L'art. 3 della legge 1159/1929 disciplina l'approvazione della nomina dei ministri di culto appartenenti ad organismi religiosi diversi dal cattolico, necessaria per riconoscere effetti civili al matrimonio religioso.
L'approvazione governativa non limita l'attività pastorale del ministro di culto, che può essere liberamente esercitata in virtù del principio di libertà religiosa, ma amplia la sfera dei poteri del ministro ricollegando agli atti da esso compiuti nell'esercizio del suo ministero effetti diretti nell'ordinamento dello Stato (come l'efficacia civile del matrimonio).
Per prassi ministeriale, nel silenzio della normativa vigente e conformemente a diversi pareri resi dal Consiglio di Stato, l'approvazione governativa viene concessa in ambito provinciale, per un massimo di tre province, delimitando così l'ambito territoriale entro cui il ministro di culto può esercitare le funzioni indicate nell'art. 7 della citata legge 1159/1929.
Al fine di venire incontro alle istanze...
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