La questione della reciprocità dell’esenzione dei visti tra Paesi UE e Paesi terzi: soluzione lontana per Usa, Canada e Australia
Relazione della Commissione al Consiglio sulla reciprocità dell’esenzione dal visto con alcuni paesi terzi ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità
Commissione delle Comunità europee
Bruxelles, 10.1.2006 COM(2006) 3 definitivo
I. INTRODUZIONE
Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (allegato I del regolamento) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1) (allegato II del regolamento) si situa al centro della politica comune dei visti dell’Unione europea.
Il Regno Unito e l’Irlanda non sono vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. Il meccanismo di reciprocità e, di conseguenza, la presente relazione riguardano tutti gli altri Stati membri, compresi quelli che hanno aderito nel 2004, oltre l’Islanda e la Norvegia che sono vincolate dal regolamento (CE) n. 539/2001 per effetto della loro associazione all’acquis di Schengen.
Il regolamento (CE) n. 851/2005 del 2 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 introduce un nuovo meccanismo di reciprocità...
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