Per il Ministero dell’interno il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 31, comma 3, testo unico immigrazione, non consente l’attività lavorativa.
Risposta del Ministero dell’interno ad interrogazione n. 4-15792 del 16 novembre 2005.
(Rel. Parl. N. D 5073)
On. Antonio Rusconi
Camera dei Deputati
Roma
OGGETTO: Interrogazione n. 4-15792
La S.V. On.le ha presentato l’interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.
Si risponde.
L’autorizzazione al soggiorno di cui all’articolo 31, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione è rilasciata dal Tribunale per i Minori “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano” e riguarda il familiare di quest’ultimo, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga ad altre disposizioni.
Si tratta di un permesso di carattere eccezionale, legato alle condizioni di salute del minore, e pertanto non è finalizzato allo svolgimento di attività lavorativa da parte dei genitori.
Si ricorda che sulla questione si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione che ha evidenziato come detta autorizzazione non...
(…)
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