Comunicazione della Confederazione svizzera all'Unione europea sulle dispozioni interne in materia di annessione dei cittadini stranieri.
Comunicazione della Confederazione svizzera all'Unione europea a norma delle disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2009/C 3/06)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 3/11 dell’8 gennaio 2009.
I. Articolo 4, paragrafo 3 - sanzioni in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti
Ai sensi dell'articolo 37, con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006, la Confederazione svizzera comunica che qualunque cittadino straniero il quale entri in Svizzera o ne esca senza transitare per un valico di frontiera autorizzato è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria [articolo 115, paragrafo 1, lettera d), della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20]. In caso di esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione, il giudice può rinunciare a perseguire penalmente il cittadino straniero (articolo 115, paragrafo 4, LStr).
L'articolo 115 LStr recita:
«Entrata, partenza o soggiorno illegali, esercizio di attività lucrativa senza autorizzazione
1. È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria...
(…)
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