Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna.
Legge regionale della Regione Emilia-Romagna del 19 febbraio 2008, n. 3
Bollettino ufficiale della Regione n. 25 del 19 febbraio 2008
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinché le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione.
2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalità:
a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle...
(…)
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