Controlli congiunti alle frontiere terrestri esterne comuni a norma dell’articolo 17 (2008/C 18/02).
Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). Controlli congiunti alle frontiere terrestri esterne comuni a norma dell’articolo 17 (2008/C 18/02)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 18/10 del 24 gennaio 2008.
BELGIO
Questo regime non si applica al Belgio.
BULGARIA
Un accordo sul controllo congiunto di frontiera è stato firmato il 21 dicembre 2006 tra la Repubblica di Bulgaria e il governo della Romania ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.
REPUBBLICA CECA
— Accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania relativo allo snellimento delle verifiche di frontiera sul traffico per ferrovia, strade e acque interne, firmato il 19 maggio 1995, a Furth im Wald (entrato in vigore il 1° giugno 1996, pubblicato con il n. 157/1996, raccolta dei trattati internazionali),
— accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione in materia di verifiche di frontiera, firmato a Praga il 25 maggio 1999 (entrato in vigore il 1° novembre 2002, pubblicato con il n. 140/2002, raccolta dei trattati internazionali),
— accordo tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e la Repubblica d’Austria relativo allo snellimento delle verifiche di...
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