Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti di identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c) (2008/C 18/03)

Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti di identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c) (2008/C 18/03)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 18/15 del 24 gennaio 2008.

 
BELGIO Tale obbligo è sancito dall'articolo 38 del regio decreto dell’8 ottobre 1981 concernente l’accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri: «Gli stranieri di età superiore a 15 anni devono sempre portare con sé un permesso di soggiorno o di stabilimento oppure un altro documento di soggiorno e devono esibirlo su richiesta dei funzionari dell’autorità competente.» BULGARIA L'obbligo per le persone di possedere o portare con sé dei documenti è disciplinato dalla legge sui documenti di identità bulgari e dalla legge relativa all'ingresso e al soggiorno nella Repubblica di Bulgaria e all'uscita dal territorio bulgaro dei cittadini dell'UE e dei loro familiari: 1) Legge sui documenti di identità bulgari Articolo 6: «I cittadini sono tenuti, su richiesta delle autorità competenti designate dalla legge, a comprovare la loro identità.» Articolo 29, paragrafo 1: «Tutti i cittadini bulgari che vivono sul...
 
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