Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia per la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti di ingresso a favore dei rispettivi cittadini titolari di passaporto ordinario.

Ankara, 18 gennaio 2007.
Entrata in vigore: 23 maggio 2007.
Gazzetta ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007 – Suppl. Ord. n. 179

 
Articolo 1 Ai cittadini italiani titolari di passaporto ordinario in corso di validità, di carta di identità valida per l'espatrio o, se minorenni, di certificato di nascita con fotografia autenticata dalla Questura, è consentito dì entrare in Turchia per motivi di turismo, senza la necessità del visto di ingresso, e di permanervi per un periodo massimo di 90 giorni. Articolo 2 I cittadini turchi che intendono ottenere un visto Schengen di ingresso in Italia per motivo di affari devono compilare il modulo uniforme Schengen di domanda, disponibile presso le rappresentanze diplomatico consolari italiane in Turchia. Unitamente alla domanda, gli interessati devono presentare una loro fotografia recente, formato passaporto, e il proprio passaporto, la cui validità superi di almeno tre mesi la data di scadenza del visto. Ove gli uomini d'affari turchi siano presentati tramite lettera dell’Unione delle Camere di Commercio, dell’Industria e delle Borse della Turchia...
 
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