Revoca o rifiuto dello status di rifugiato per motivi concernenti la sicurezza nazionale: riservatezza delle motivazioni, la valutazione della pericolosità, la sufficienza di fondati motivi e l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione.

Giovanni Aliquò
Professore A.C. di diritto di pubblica sicurezza - Sapienza Università di Roma
Dirigente generale PS a r.
15 luglio 2025


 
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18427 del 7 luglio 2025, ha affrontato temi di assoluto rilievo sull’applicazione delle disposizioni in materia di revoca dello status di rifugiato da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo 1. La Cassazione, rifacendosi a consolidata giurisprudenza amministrativa e civile, ha affrontato temi di essenziale rilevanza sia con riguardo ai modi e ai limiti nei quali è consentito l’accesso agli atti posti, per relationem, a fondamento della motivazione di un provvedimento di revoca dello status in parola, sia, per quanto attiene al peculiare controllo giurisdizionale di proporzionalità e adeguatezza della motivazione del provvedimento, ai casi in cui la revoca stessa sia disposta quando il beneficiario della protezione sia ritenuto un pericolo per la “sicurezza nazionale”. La questione riguarda la revoca di uno status di rifugiato a un cittadino straniero, con divieto di reingresso nel territorio italiano per anni...
 
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