Novanta giorni per chiedere asilo, poi scatta la procedura accelerata: la nuova fattispecie dell’articolo 28-bis, d.lgs. 25/2008, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge 145/2024.
Raffaele Miele
1 gennaio 2025
La lettera e-bis) del comma 2 dell’articolo 28-bis del d.lgs. 25/2008, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge 145/2024, individua una nuova fattispecie di condotta del richiedente la protezione internazionale al verificarsi della quale è attivata la procedura accelerata, cioè l’obbligo della Commissione territoriale di effettuare l’audizione del richiedente entro sette giorni ed emettere la decisione entro i successivi due giorni. La condizione riguarda lo straniero “richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia”.
Si tratta di una delle condizioni già previste, sia pure in differenti termini, dalla direttiva 2013/32 che all’articolo 31, paragrafo 8, elenca i motivi che consentono agli Stati membri di attivare una procedura d’esame accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di...
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