Decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale.
Consiglio dell’Unione europea
Decisione (UE) 2024/2704, del 10 ottobre 2024
(GUUE, L 2024/2704, 16 ottobre 2024)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
(2) A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, inoltre, Eurojust può trasferire dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che presti garanzie sufficienti con riguardo alla...
(…)
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