Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno.

Commissione europea
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 del 5 agosto 2024

(GUUE, L 2024/2150, 9 agosto 2024)


 
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) È necessario fissare la capacità adeguata di ciascuno Stato membro e il numero massimo di domande di protezione internazionale che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. A norma dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, il primo atto di esecuzione che fissa entrambi i numeri dovrebbe essere adottato dalla Commissione il 12 agosto 2024, il secondo il 15 ottobre 2027 e i successivi il 15 ottobre ogni tre anni. (2) I dati usati per calcolare la capacità adeguata e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera...
 
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