Proroga della protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.
Consiglio dell’Unione europea
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del 25 giugno 2024
(GUUE, L 2024/1836, 3 luglio 2024)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 4 marzo 2022 il, a norma dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (2) che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea.
(2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata...
(…)
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