Sulla convertibilità del permesso di soggiorno di cui all’art. 31, c. 3, del testo unico sull’immigrazione.

Paolo Morozzo della Rocca
15 giugno 2024


 
L’art. 31, c. 3, TUI e la sua funzione nell’attuale disegno normativo Ai sensi dell’art. 31, c. 3, del testo unico sull’immigrazione, “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge (…)”. Funzione della norma è, palesemente, quella della tutela dell’interesse del minore. Ciò spiega la previsione della temporaneità del provvedimento di autorizzazione al soggiorno, da sottoporre a “periodica rivalutazione, a seguito della quale, ove la gravità della situazione permanga, l’autorizzazione può essere prorogata. Mentre la stessa deve essere immediatamente “revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio”, pur se inizialmente presenti,...
 
(…)
 
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