Ingresso e soggiorno per lavoro artistico: brevi note sulle modalità di rilascio e sulla convertibilità del titolo.

Valentina Mercadante
Avvocato del Foro di Napoli
1 aprile 2024


 
Al di fuori delle quote annuali stabilite dal c.d. “decreto flussi” che regolano l’ingresso in Italia di lavoratori extra-EU è possibile, per determinate categorie di lavoratori espressamente individuate dal Legislatore, l’ingresso e il soggiorno senza la necessità di richiedere una quota per lavoro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, TUI. Viceversa, per queste categorie è sufficiente ai fini dell’ingresso e soggiorno il solo nulla osta dello Sportello unico immigrazione e il relativo visto di ingresso. L’ingresso e soggiorno per lavoro in casi particolari è disciplinato dall’articolo 27, comma 1, TUI, ove v’è l’elenco puntuale delle categorie di lavoratori in esenzione di quota 1, tra cui rientrano i lavoratori operanti nel settore artistico: m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da enti musicali...
 
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