A differenza di quanto avviene per gli atti processuali, per i quali vale la regola dell’obbligatorietà della lingua italiana (art. 122 c.p.c.), il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto (art. 123 c.p.c.) non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera, che il giudice è pertanto tenuto a esaminare. Ne segue che la parte che produca...
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