Lo sfruttamento della persona a fini di prostituzione integra una tipica situazione di vulnerabilità da valutarsi ai fini della protezione umanitaria. Va pertanto cassata con rinvio la decisione che pur riconoscendo che la richiedente protezione è vittima di tratta con sfruttamento sessuale perpetrata da privati nel Paese di transito con modalità violente – e, dunque, attestandone la grave...
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