Ai sensi degli artt. 6, co. 6, d.lgs. n. 214/2015 e 28 bis d.lgs. n. 25/2008 (nel testo introdotto dall'art. 25, co. 1, lettera v, del d.lgs. n. 142/2015 applicabile ratione temporis), il trattenimento del richiedente protezione internazionale che abbia presentato la domanda al fine di eludere o ritardare l’espulsione – a cui si applica la c.d. procedura accelerata – è consentito per un...
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