L’estradando non trae alcuna forma di tutela dall’art. 33 Conv. di Ginevra per il solo fatto di aver inoltrato una domanda di protezione internazionale, fermi i poteri esercitabili dall’Autorità ministeriale in fase esecutiva ex art. 708 c.p.p. L’assenza di qualsivoglia rapporto di pregiudizialità tra le due procedure – estradizionale e di esame della richiesta di protezione –...
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