Il trattenimento in un centro per stranieri del minore migrante assieme ai propri genitori deve in linea di principio essere evitato. È compatibile con la Convenzione (art. 5, par. 1, lett. f, CEDU) solo se trova fondamento nel diritto nazionale e se sono assicurate condizioni adeguate alla minore età dell’individuo coinvolto, purché duri il minor tempo possibile e le autorità nazionali...
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