Il termine di otto entro cui richiedere il permesso di soggiorno è perentorio e l’inosservanza non può essere giustificata dalla ignoranza della lingua italiana, né rileva la circostanza, al fine di sottrarsi all’espulsione, della sussistenza dei requisiti per poter ottenere il permesso. (4/2002)
Cass. Sez. 1, n. 10145 del 12 luglio 2002. Pres. Olla, rel. Forte. Nitu –...
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