Il cittadino straniero ha diritto al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, senza alcuna verifica della condizione di reciprocità. La condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, infatti, può applicarsi solo ai diritti civili diversi da quelli che la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo quella norma prevalere su quelle della Costituzione, sia...
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