Per la liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio maturati nel giudizio di cassazione è onere dell’interessato proporre l’istanza al giudice di rinvio ovvero al giudice la cui pronunzia è medio tempore divenuta irrevocabile e avverso la decisione è ammessa l’opposizione.
Cassazione,sez. I civile sent. n.22797 del 6 Dicembre 2004. Pres....
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