La Francia modifica l’importo di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne ed il soggiorno.

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 247 del 13 ottobre 2006, pag. 19 (2007/C 153/06)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 153/22 del 6 Luglio 2007

 
La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen. Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile. FRANCIA: Sostituzione delle informazioni pubblicate nella GU C 247 del 13.10.2006: L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo...
 
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