Decisione relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia.

Consiglio dell’Unione europea
Decisione (UE) 2022/2451 dell’8 dicembre 2022

(GUUE, L 320, 14 dicembre 2022)


 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto l’atto di adesione del 2011, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1) L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione siano soddisfatte in Croazia, compresa l’applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali. (2) Con decisione (UE) 2017/733 il Consiglio (2), previa verifica del soddisfacimento delle condizioni necessarie per l’applicazione della parte relativa alla protezione dei dati...
 
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