Sì, il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/98 è uno solo ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Giovanni Barbariol
Avvocato del Foro di Padova
Commento alla sentenza del TAR Veneto n. 1812/2022 del 28 novembre 2022
A due anni dall’ampliamento, con d.l. 130/20, in senso sostanziale e procedurale della protezione speciale e dunque dall’introduzione del comma 1.2, dell’art. 19, d.lgs. 286/98, che prevede la possibilità di richiedere tale protezione direttamente al Questore, si pronuncia finalmente un organo giurisdizionale – il TAR Veneto con la sentenza n. 1812 del 28 novembre 2022 – a confermare l’unicità del permesso che ne deriva e la sua pacifica convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
A far sorgere più confusione che dubbi in merito, ci aveva pensato dapprima il legislatore, che all’art. 6, comma 1 bis, d.lgs. 286/98, ha rinviato solamente all’art. 32 comma 3, d.lgs. 25/08 e non anche all’art. 19 comma 1.2, TUI, e in un secondo momento il Ministero dell’interno, che con le circolari prot. 84002 del 22.11.2021 e prot. 11650 del 15.11.2021 rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale immigrazione e polizia delle...
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