Decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord.

Consiglio dell’Unione europea
Decisione (UE) 2022/1958 del 13 ottobre 2022

(GUUE, L 270, 18 ottobre 2022)


 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 (1), in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall’Unione con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (2) Il 29 luglio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Macedonia del Nord per un accordo relativo alle attività operative...
 
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