Misure di emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, a norma dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Commissione europea
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1620 del 19 settembre 2022
(GUUE, L 243, 20 settembre 2022)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4,considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
(2) A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono tenute a...
(…)
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