Legge regionale Valle d’Aosta 1 agosto 2005, n. 18
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).
Articolo estratto.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 33 del 16 agosto 2005
CAPO II?DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Articolo 5
(Innalzamento ed ampliamento dell’offerta formativa)
1. Per l’innalzamento dei livelli dell’offerta formativa nella scuola valdostana, le dotazioni organiche, complessiva e funzionale, sono definite annualmente dalla Giunta regionale, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, al fine di consentire la copertura del tempo mensa, la contemporaneità dei docenti, l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, la copertura delle supplenze brevi nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, la realizzazione di particolari progetti di innovazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 19 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), il funzionamento delle...
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