La mobilità nel lungo periodo di categorie “privilegiate” di cittadini di Stati terzi nel diritto comunitario.

Dimitris Liakopoulos (1)
 
Sommario: -1. Gli Accordi con alcuni Stati terzi (Maghreb, ACP, Turchia, EEA, Svizzera); -2. I lavoratori turchi; -3. I cittadini dei paesi aderenti allo spazio economico europeo; -4. I cittadini svizzeri; -5. La proposta di Direttiva COM/2001/386; -6. La Direttiva 2004/114; -7. La proposta COM/2001/178-2. 1. Le tematiche migratorie hanno interessato tantissimo l’ambito degli accordi internazionali stipulati dalla Comunità con alcuni Stati terzi, soprattutto con quelli che sono i paesi di origine degli immigrati nell’Unione europea. In base all’art. 310 TCE la Comunità può infatti stipulare accordi di partenariato o associazione con paesi terzi (2), con i quali si creano vincoli particolari e spesso privilegiati, che fanno partecipare almeno in parte tali Nazioni al regime comunitario. La Corte di Giustizia ha inoltre chiarito di avere giurisdizione su tali accordi e di essere quindi competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla loro interpretazione (3)....
 
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