L’applicazione della protezione temporanea alle persone in fuga dall’Ucraina, profili generali e (alcuni) problemi applicativi.
Alessia Voinich
1 giugno 2022
I. Le drammatiche dimensioni della crisi umanitaria in Ucraina a seguito dell’invasione russa hanno determinato il Consiglio, come è ormai noto, a ricorrere per la prima volta alla procedura eccezionale disciplinata dalla direttiva 2001/55/CE (c.d. “direttiva sulla protezione temporanea”). Il Consiglio ha infatti adottato, all’unanimità, la decisione di esecuzione 2022/382 del 4 marzo 2022 che ha per effetto l’introduzione della protezione temporanea in tutti gli Stati membri dell’Unione (eccetto la Danimarca, che non partecipa alla direttiva, cfr. considerando 26 dir.).
Il meccanismo istituito dalla direttiva completa il quadro di protezione previsto dai Trattati (art. 78 TFUE) assicurando tutela e accoglienza immediate e temporanee alle persone in fuga in caso di «afflusso massiccio di sfollati (…) che non possono rientrare nel loro paese d'origine (…) in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.