L’adozione in casi particolari alla luce della sentenza della Corte costituzionale 79/2022 e le ricadute anche sulla condizione giuridica dei minori stranieri.
Gianna Nencini
1 maggio 2022
Con sentenza 79/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 55 L 184/1983 nella parte in cui, richiamando l’art. 300 comma 2 cod. civ., non induce un rapporto civile tra l’adottato ed i parenti dell’adottante.
Prima di analizzare il contesto dal quale origina questa pronuncia e quali sono le conseguenze per i minori, vediamo che tipo di istituto è l’adozione in casi particolari a cui si riferisce la Corte nella suddetta sentenza.
La legge 184/1983 1 dedica un apposito titolo, il IV, a tale tipo di adozione il cui carattere principale è quello di differenziarsi dall’adozione “piena” (o legittimante) prevista dagli artt. 6 e 7 della medesima legge. Vale a dire che mentre per l’adozione piena è necessario che il minore sia in stato di abbandono e che i genitori adottivi siano coniugati, l’art. 44 così recita: “i minori possano essere adottati anche quando non ricorrono lecondizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone...
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