Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189, in favore dei cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese d’origine in ragione del conflitto in corso in Ucraina.

INPS
Messaggio n. 1515, 5 aprile 2022


 
L’articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce che: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. A partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto in corso in Ucraina, molti cittadini ucraini, titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo della deroga sopra richiamata, sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente in Italia o nel territorio di altri Stati. In base alle disposizioni previste...
 
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