Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Legge 28 maggio 2007, n. 68
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2007

modificata con decreto legge 14 giugno 2019, n. 53
Testo in vigore dal: 15 giugno 2019


 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. (Nota: il decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 ha sostituito nel comma 1 le parole...
 
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