Prime note sul reddito di cittadinanza subordinato al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: la Consulta chiude la forbice del sollevato conflitto internormativo, lasciando aperta la porta agli interrogativi.

Carlo Morselli
Nota alla sentenza della Corte costituzionale, 25 gennaio 2022, n. 19
1 febbraio 2022


 
Sommario: 1. Le ragioni del giudice a quo. - 2. Ragioni contrarie. - 3. La Consulta. - 4. Isostenia. - 5. Il reddito di cittadinanza disegna una figura ancipite. Veto e controveto. - 6. Il permesso di soggiorno è un titolo, speculare al visto d’ingresso.   1. Le ragioni del giudice a quo La Corte costituzionale, il 10 gennaio 2022 1, sdoppiando il suo conio decisorio, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, eccepite per contrasto con gli artt. 31, 38 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo agganciato agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, d’altra parte, dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale...
 
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