Nulla osta prescritto dall’art. 116 del codice civile per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia.
Ministero dell’interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Circolare n. 1, 12 gennaio 2022
L'articolo 116 del codice civile, primo comma, prevede quanto segue “lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio”.
La suddetta disposizione trova una deroga con riferimento alla posizione giuridica del rifugiato, in quanto l'atto non può essere fornito dall'autorità competente del Paese d' origine, bensì da autorità internazionali o nazionali dello Stato di domicilio o di residenza dell'interessato, attraverso il rilascio di attestazioni compatibili con la funzione del citato nulla osta.
Conseguentemente, in Italia, in virtù della Convenzione di Ginevra del 1951, l'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati (UNHCR United Nations High Commissioner for the Refugees) ha provveduto, finora, a rilasciare il nulla osta in parola.
A seguito...
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