4 novembre 2021
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Direzione generale per gli Italiani all’estero e politiche migratorie
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
CEI - Conferenza episcopale italiana
Comunità di Sant'Egidio
FCEI - Federazione delle chiese evangeliche in Italia
Tavola Valdese
ARCI - Associazione ricreativa e culturale italiana
INMP - Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà
OIM - Organizzazione internazionale per le migrazioni
UNHCR - Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
Premesso che
1. L'aggravarsi della crisi umanitaria in Afghanistan seguita al ritiro delle truppe NATO e alla presa del potere da parte dei talebani ha visto l'Italia immediatamente impegnata nell'evacuazione di migliaia di cittadini afghani e per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani, e in particolare quelli delle donne e dei minori.
2. Nella Dichiarazione sulla situazione in Afghanistan (11385/21) concordata dal Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'Unione Europea nella sessione tenutasi il 31 agosto 2021 si sottolinea come la gravità della situazione richieda una risposta determinata e concertata alle sue molteplici dimensioni, tra cui la necessità di continuare le evacuazioni di casi specifici di persone a rischio e quella di fornire sostegno ai paesi terzi confinanti "sotto forma di reinsediamento su base volontaria, dando la priorità alle persone vulnerabili, quali donne e bambini"
3. Nel luglio 2015 la Commissione europea ha varato il primo programma di reinsediamento a livello europeo. II successo di questa prima esperienza ha portato la Commissione, con la Raccomandazione C (2017) 6504 del 3 ottobre 2017 sul rafforzamento di percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale, a invitare gli Stati membri ad aderire a nuovi impegni in materia di reinsediamento per il trasferimento in Europa di almeno 50.000 persone bisognose di protezione internazionale nei successivi due anni. Tale impegno è stato rinnovato con la previsione del reinsediamento di ulteriori 30.000 persone nel 2020. L'Italia ha aderito sin dal 2015 agli impegni in materia di reinsediamento con la previsione dell'ingresso sul territorio nazionale di proprie quote di persone bisognose di protezione internazionale.
4. Inoltre, nella Comunicazione sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione del 27 settembre 2017, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a istituire meccanismi di patrocinio privato che consentano a gruppi di cittadini e a organizzazioni della società civile di organizzare e finanziare il reinsediamento e l'integrazione di persone bisognose di protezione internazionale in conformità alla legislazione nazionale.
5. Con la dichiarazione di New York del 19 settembre 2016 e il Global Compact on Refugees del dicembre 2018 gli stati membri si sono assunti la responsabilità di aumentare i canali complementari di ingresso in modo organizzato, sistematico e sostenibile per le persone che necessitano di protezione internazionale;
6. La strategia triennale su Reinsediamento e Canali complementari dell'UNHCR del giugno 2019 (The Three-Year Strategy (2019-2021) on Resettlement and Complementary Pathways) prevede la promozione di nuovi Canali di ingresso complementari, accessibili ai rifugiati e orientate a garantire loro una soluzione durevole, nonché il supporto ad iniziative volte a creare società inclusive e comunità accoglienti per i rifugiati, in modo da favorire i loro percorsi di integrazione;
7. La Commissione europea con la Comunicazione COM/2020/609 final ''Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" del 23 settembre 2020 ha affermato che "1UE sosterrà [...] gli Stati membri che desiderano istituire programmi di sponsorizzazione da parte di comunità o privati attraverso finanziamenti, Io sviluppo di capacità e la condivisione delle conoscenze, in cooperazione con la società civile, con l'obiettivo di sviluppare un modello europeo di sponsorizzazione da parte di comunità che, sul lungo periodo, possa portare a migliori risultati in termini di integrazione
8. Nella Raccomandazione relativa ai "Percorsi legali di protezione nell'UE; promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria ed altri percorsi complementari", COM (2020) 6467 final del 23 settembre 2020, nel delineare linee di azione precise per gli Stati membri volte ad aumentare la qualità e le tipologie di canali legali di ingresso per persone bisognose di protezione internazionale, la Commissione ha espressamente richiamato il rilievo assunto dall'esperienza realizzata con i corridoi umanitari in Italia, Belgio e Francia, evidenziandone gli aspetti peculiari ed innovativi in questi termini: "Con questo modello gli sponsor privati sono coinvolti in tutte le fasi del processo di ammissione, dall’individuazione di coloro che necessitano di protezione internazionale al loro trasferimento allo Stato membro interessato. Essi si fanno carico anche degli sforzi di accoglienza e di integrazione e ne sostengono i relativi costi".
9. Nell'ambito nelle iniziative proposte dal Piano italiano per il popolo afghano si prevede un programma di protezione di cittadini afghani con legami con l'Italia attraverso corridoi umanitari da attivare nei Paesi limitrofi e di transito.
Considerato che
1. L'aggravarsi delle condizioni di sicurezza in Afghanistan, la previsione di ingenti flussi di rifugiati afghani verso i Paesi limitrofi e la necessità di prevenire movimenti irregolari verso l'Europa, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani richiedono di sperimentare per le persone bisognose di protezione internazionale forme innovative di ingresso legale, in conformità alle indicazioni della UE.
2. Il quadro normativo europeo e nazionale in materia di protezione internazionale già ora prevede alcuni istituti normativi che offrono basi legali adeguate a sostenere canali legali di ingresso per persone bisognose di protezione internazionale, ferma restando I 'evoluzione in corso verso una cornice normativa comune a livello di Unione europea.
3. L'UNHCR, nell'ambito del proprio mandato, a livello globale identifica rifugiati per il reinsediamento verso i Paesi che offrono disponibilità ad accoglierli in maniera stabile e duratura, garantendo loro una soluzione durevole e a questi fini, a livello nazionale, ha stabilito una consolidata collaborazione con i Ministeri competenti e con i partner nazionali operando in Italia nel quadro delle sue prerogative previste dal suo Accordo con il Governo della Repubblica Italiana del 2 aprile 1952 nonché dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte;
4. A partire dal dicembre 2017 l'UNHCR, il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, con il contributo dell'INMP che ha assicurato il dispositivo sanitario per la valutazione e le visite mediche individuali presso gli aeroporti di arrivo, hanno messo in atto n. 8 (otto) evacuazioni d'emergenza, delle quali sei dalla Libia e due dal Niger, che hanno consentito di far giungere in Italia in maniera rapida, legale e sicura 913 di rifugiati e richiedenti asilo, che si trovavano in una situazione di grave insicurezza;
5. La Federazione della Chiese evangeliche, la Tavola Valdese, la Comunità di Sant'Egidio e la Conferenza Episcopale Italiana (attraverso l'organismo collegato Caritas Italiana) hanno maturato una specifica competenza sul tema - attraverso l'attuazione di precedenti protocolli tesi ad aprire corridoi umanitari da Libano, Etiopia, Giordania, Niger e Libia esi ricollocamenti dalla Grecia a favore di soggetti con particolari vulnerabilità e da decenni sono altresì impegnate in numerose attività di accoglienza ed integrazione di rifugiati erichiedenti asilo provenienti da Paesi coinvolti in conflitti bellici e in attività di sostegno a persone in condizioni vulnerabili e operano, spesso anche attraverso stabili relazioni con altre chiese e realtà religiose e sociali locali, in alcuni dei paesi dove sono più consistenti i flussi di transito delle persone dirette verso l'Europa.
6. L'esperienza di gestione dei corridoi umanitari è valsa alle suddetteAssociazioni importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, non ultimo l'aggiudicazione del Premio Nansen per i rifugiati dell'UNHCR 2019 come vincitori regionali per l'Europa. In attuazione del progetto corridoi umanitari a partire dal febbraio 2016 hanno fatto ingresso in Italia in condizioni di sicurezza 3.082 richiedenti asilo;
7. L'ARCI è da sempre impegnata nella promozione dei diritti di migranti e rifugiati, vanta una vasta rete territoriale e un'esperienza decennale nell'accoglienza dei rifrgiati e delle rifugiate;
8. L'INMP, ente del SSN, è centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP);
9. L'OIM tra le proprie attività da anni offre il proprio supporto alle attività di reinsediamento attraverso consulenza, orientamento culturale, screening medico e trasferimento dei beneficiari.
10. Il contesto sin qui richiamato presenta le condizioni per replicare la sperimentazione innovativa già avviata in Libia con il protocollo "CORRIDOI UMANITARI — EVACUAZIONI DALLA LIBIA" volto a coniugare le positive esperienze realizzate con i corridoi umanitari con le azioni di evacuazione già realizzate dal Governo italiano.
11. Nelle interlocuzioni avvenute tra le parti è emersa l'attuale difficoltà delle Associazioni, visti gli impegni già assunti nei programmi di Corridoi Umanitari promossi da Libano, Giordania, Niger, Etiopia e Libia, a farsi carico interamente dei costi della realizzazione del progetto e la disponibilità da parte del Ministero dell'Interno a rispondere alla crisi umanitaria in atto finanziando il trasferimento di tutti i beneficiari e, in parte, la loro accoglienza.
12. Per le caratteristiche e le modalità di realizzazione, il progetto condivide con i precedenti programmi di Corridoi Umanitari realizzati dal Libano, dalla Giordania, dal Niger e dall'Etiopia la finalità di consentire ingressi regolari a persone in evidente 'bisogno di protezione internazionale, ma se ne distingue per una diversa e più complessa articolazione interna che prevede Io svolgimento nell'arco di un biennio di due azioni, tra loro complementari e distinte per attori, destinatari e modalità di svolgimento, che coinvolgeranno il numero complessivo di 1200 profughi afgani;
13. L'apertura di flussi legali, numericamente sostenibili e auspicabilmente coordinati a livello europeo, può costituire un'alternativa concreta al traffico di esseri umani che genera profitti, che alimenta conflitti interni e mercati illegali e che porta a numerosi morti nelle rotte che via terra e via mare conducono in Europa.
14. Per svolgere il loro lavoro, le parti firmatarie agiscono per garantire la tutela dei diritti umani dei potenziali beneficiari senza alcuna distinzione di sesso, etnia, religione o altra appartenenza
Tutto ciò premesso e considerato,
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e Politiche migratorie ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, la Conferenza Episcopale Italiana, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese, ARCI - Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, I'INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, l'OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e I'UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, convengono quanto segue:
ART. 1
Premessa
Le premesse e le considerazioni che precedono costituiscono parte integrante del Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto "Corridoi umanitari/Evacuazioni per l'Afghanistan"
ART. 2
Finalità e destinatari del progetto
1. La finalità del progetto è consentire l'ingresso legale e in sicurezza di 1200 persone da individuarsi tra i cittadini afghani in evidente bisogno di protezione internazionale e i loro familiari. Il progetto intende inoltre consolidare una best practice italiana, anche nella prospettiva di una sua estensione a livello europeo.
2. Il progetto si articola in due azioni distinte:
a) Una prima azione è rivolta a persone riconosciute meritevoli dall'UNHCR, almeno prima facie, del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al relativo protocollo del 1967 0 persone riconosciute sotto mandato UNHCR.
b) Una seconda azione è rivolta a persone che pur non ricomprese nel punto precedente e salvo che non sussistano cause di esclusione ai sensi degli artt. IO e 16 del D.lgs n. 251 del 2007, presentano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi degli artt. I I e 17 del medesimo Decreto.
3. In questo contesto, sarà data priorità a coloro che manifestino una comprovata condizione di vulnerabilità determinata dalla loro situazione personale, dall'età e dalle condizioni di salute.
ART. 3
Criteri di individuazione dei beneficiari
1. Per quanto riguarda la prima azione del presente protocollo (art. 2, paragrafo 2, a), i destinatari saranno persone riconosciute rifugiate o comunque bisognose di protezione internazionale registrate con l'Uff1cio UNHCR in loco, secondo i criteri adottati nelle proprie procedure di reinsediamento, ed in linea con le prassi locali consolidate;
2. Per quanto riguarda la seconda azione del presente protocollo (art. 2, paragrafo 3, b), i beneficiari dovranno essere individuati tra i cittadini afghani (e loro familiari) in evidente bisogno di protezione internazionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia.
3. Inoltre nell'ammissione al progetto, in forma complementare e non sostitutiva dei precedenti criteri, per i destinatari della seconda azione si terrà conto dei seguenti ulteriori fattori:
a) Persone che dimostrano legami familiari, anche se non ricompresi nell'ambito dei familiari ricongiungibili ai sensi della normativa europea, con cittadini afghani regolarmente presenti in Italia o giunti di recente proprio in attuazione del programma di evacuazione di emergenza attuato nell'agosto 2021;
b) Persone che per l'attività svolta in Afghanistan, per il loro ruolo professionale o per le posizioni pubbliche assunte in passato sono particolarmente esposti al rischio della vita, dell'incolumità personale o della libertà personale;
c) Persone che hanno collaborato con il contingente italiano in Afghanistan o con le organizzazioni legate alla cooperazione internazionale italiana in Afghanistan;
d) Persone che sono già state segnalate ai Ministeri competenti perché fossero comprese nel ponte aereo per l'evacuazione effettuata nell'agosto 2021 e che per la criticità di quel momento non hanno potuto lasciare l’Afghanistan;
e) Persone che si trovano in una comprovata situazione di vulnerabilità personale, che non può essere adeguatamente affrontata nel paese di transito e che deve essere compatibile con le capacità di accoglienza affinché possa essere adeguatamente affrontata in Italia;
f) Persone che possano beneficiare di sostegno per la dichiarata disponibilità delle organizzazioni sottoscrittrici anche attraverso l'impegno di soggetti singoli, chiese o associazioni, a provvedere inizialmente alla loro ospitalità e al sostentamento per un congruo periodo iniziale, che non potrà essere inferiore a un anno;
g) Persone che hanno reti familiari o sociali stabili in Italia e per questa ragione hanno dichiarato di volersi stabilire e integrare nel nostro paese.
ART. 4
Impegni delle parti
1. La Conferenza Episcopale Italiana (attraverso l'organismo collegato Caritas Italiana), la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione della Chiese evangeliche in Italia, unitamente alla Tavola Valdese e l’ARCI, si impegnano:
a) con proprie risorse alla realizzazione dell'azione indicata all'art. 2., paragrafo 2, lett b, di conseguenza 'a farsi carico del progetto relativamente all'individuazione, accoglienza ed integrazione in Italia di un numero complessivo di 800 persone in due anni; eventualmente prorogabile per un ulteriore anno secondo le modalità di cui all'art 7.
b) Qualora non fosse possibile per le organizzazioni individuare autonomamente profili di cui all'azione indicata all 'art 2, paragrafo 2, lett. b, al fine di raggiungere la quota prevista di 800 persone a loro carico, esse potranno individuare potenziali beneficiari del programma anche attingendo alle liste fornite da UNCHR, contribuendo così alla realizzazione dell'azione indicata all'art. 2, paragrafo 2, lett. a.
c) La ripartizione dell'impegno tra le associazioni, per il numero complessivo indicato al punto precedente, è la seguente: la Conferenza Episcopale Italiana per 300 persone, la Comunità di Sant'Egidio per 200 persone, la Federazione della Chiese evangeliche in Italia (unitamente alla Tavola valdese) per 200 persone I 'ARCI per 100 persone.
d) Le organizzazioni sottoscrittrici si impegnano, ciascuna nella misura indicata al punto precedente, ad effettuare con proprie risorse professionali ed economiche le attività di individuazione e valutazione approfondita dei potenziali destinatari del progetto, in conformità ai criteri di cui agli artt.2 e 3, sino alla predisposizione dei dossier individuali e familiari dei beneficiari, nel rispetto delle norme e delle procedure a tutela della riservatezza applicabili, che andranno condivisi e inviati al Ministero dell'interno una volta consolidata la lista dei beneficiari e lì dove non fosse possibile non oltre i trenta giorni dall'arrivo in Italia;
e) Si impegnano inoltre a fornire, prima della partenza, ai beneficiari selezionati: informazioni relative alle modalità di funzionamento del progetto Corridoi Umanitari per l'Afghanistan; informazioni Sulla procedura di richiesta della protezione internazionale che intraprenderanno una volta giunti sul territorio nazionale, con particolare riferimento a diritti e doveri di richiedenti e titolari di protezione internazionale; orientamento sulle differenze culturali tra il paese di provenienza/di primo asilo e il paese di accoglienza; gestione delle aspettative dei beneficiari nei confronti del progetto.
f) Si impegnano a promuovere la prevenzione e il controllo di infezioni da Sars-CoV-2 all'arrivo e a farsi carico dell' accoglienza in Italia, per un congruo periodo di tempo che non potrà essere inferiore a un anno, e del sostegno nel processo di inserimento socio-culturale dei beneficiari, con assistenza legale nella fase della richiesta di protezione internazionale agli organi nazionali competenti, con misure di rafforzamento dei percorsi di integrazione sociale e culturale, anche finalizzate all’acquisizione delle competenze linguistiche e delle abilità lavorative e sociali, con l 'obiettivo di favorire la stabilizzazione in Italia delle persone incluse nel progetto ed escludere movimenti secondari volontari. Le condizioni e gli standard dell’accoglienza garantita dalle Organizzazioni sottoscrittrici devono essere comparabili con quelli garantiti dal sistema di accoglienza statale per richiedenti asilo e rifugiati.
2. Con specifico riferimento alla prima azione indicata all'art. 2, paragrafo 2, lett. a:
• I'UNHCR si impegna a:
I) identificare e selezionare un numero congruo di persone, riconosciute rifugiate o comunque bisognose di protezione internazionale registrate con l'Uff1cio UNHCR in loco, secondo i criteri adottati nelle proprie procedure di reinsediamento, ed in linea con le prassi locali consolidate;
II) fornire al Ministero dell'Interno e alle organizzazioni che ne facessero richiesta — previa eventuale sottoscrizione di accordi ad hoc per il' trattamento dei dati personali — una lista contenente i dati personali e le informazioni base circa gli Specific Needs delle persone individuate dall'Uff1cio UNHCR in loco;
III) finalizzare e condividere la lista dei potenziali beneficiari con le autorità coinvolte per i necessari controlli e per l'approvazione finale.
• l'INMP si impegna a
svolgere la valutazione e la prima assistenza sanitaria individuale per mezzo di un dispositivo sanitario specialistico predisposto nell'aeroporto di arrivo per i 400 beneficiari del progetto.
3. In relazione ad entrambe le azioni di cui all'art 2, paragrafo 2, l'OIM, tenuto conto e nei limiti delle disponibilità finanziarie a disposizione, si impegna per tutti i beneficiari del progetto a:
I) effettuare le visite mediche pre-partenza e i tamponi per l'infezione da SARS-CoV-2, anche ai fini della comunicazione tempestiva dei bisogni di salute, ove necessario;
II) Organizzare il trasporto in dignità e sicurezza dei beneficiari.
In relazione ai suddetti punti I) e II), per quanto attiene l'azione ex art. 2 paragrafo 2, lett. b, l'OIM terrà conto, per quanto possibile, dei tempi e delle modalità indicate dalle organizzazioni sottoscrittrici.
Con particolare riferimento ai 400 beneficiari a carico del sistema nazionale di accoglienza si impegna inoltre a:
I) facilitare la realizzazione di incontri virtuali con i beneficiari; il collegamento con le autorità locali per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché con le ambasciate italiani per i visti di ingresso,
II) predisporre il materiale — di concerto con le autorità italiane - e realizzare sessioni di informazione pre-partenza, avvalendosi di formatori esperi. Tali attività sono intese a fornire ai beneficiari informazioni pratiche sull’Italia anche allo scopo di supportarli nella definizione di aspettative realistiche, anche in coordinamento e con il coinvolgimento del sistema di accoglienza.
4. Il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali:
a) II Ministero dell'Interno a finanziare il trasferimento dei 1.200 beneficiari del progetto. Per 400 di loro, destinatari della prima azione di cui all'art. 2, paragrafo 2. lett. a, il Ministero assicurerà inoltre l' accoglienza ed i percorsi di integrazione.
b) Il Ministero dell’Interno a portare a conoscenza delle Questure, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale le finalità e le modalità operative del presente progetto, con particolare riferimento ai dati anagrafici e alle destinazioni finali dei beneficiari.
c) II Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, a rilasciare i visti tramite le proprie rappresentanze diplomatiche, una volta che la lista dei beneficiari selezionati sia stata verificata dal Ministero dell'Interno e che siano stati effettuati i controlli di sicurezza da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
ART. 5
Paesi di attuazione e tempi di realizzazione
1. Il progetto verrà sviluppato in Pakistan e Iran, ed in eventuali altri Paesi di primo asilo/Paesi di transito da concordare tra le parti firmatarie, con l'obiettivo di coinvolgere complessivamente 1200 (mille e duecento) beneficiari in due anni (24 mesi a decorrere dal primo ingresso), con la possibilità di estendere la durata del progetto a complessivi 36 mesi se ritenuto opportuno. Le modalità di modifica relativamente ai paesi di attuazione e ai tempi di realizzazione del progetto sono descritte all'art. 7.
2. Nell'intera procedura, saranno stabiliti gli opportuni coordinamenti con altri organismi internazionali, i competenti organi pubblici locali, le rappresentanze diplomatiche e consolari dello Stato italiano, le chiese e diaconie evangeliche, le diocesi cattoliche e altre Associazioni locali.
3. Al termine della prima fase della durata di un semestre Ie associazioni proponenti presenteranno al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale un rapporto sui risultati raggiunti del Progetto, mentre un successivo rapporto verrà presentato a termine del Progetto. Il formato del rapporto e le informazioni da includere saranno concordati tra le parti.
ART. 6
Trattamento dei dati personali
Le parti firmatarie si impegnano a trattare i dati personali, compresi i dati relativi alla salute, delle persone interessate - ivi comprese le persone individuate dall'UNHCR in loco, i potenziali beneficiari e, infine, i beneficiari - nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali applicabili e vigenti.
ART. 7
Consultazioni circa eventuali modifiche da apportare al progetto
Le parti, tenuto conto del contesto sociopolitico dei paesi di transito e sulla base dell'esame dei risultati raggiunti nell'attuazione del progetto, si riservano di concordare nel corso di tutto il periodo di vigenza del protocollo, comunque non prima della presentazione e valutazione del rapporto intermedio di cui all'art. 5 paragrafo 3, eventuali modifiche ed aggiustamenti alla ripartizione dei beneficiari in carico alle organizzazioni e di stabilire ulteriori aree geografiche o paesi di transito, di cui all’art. 5, le cui condizioni giustifichino un'estensione geografica dell'iniziativa.
Lì dove siano maturate le condizioni per la realizzazione di un'ulteriore azione, le parti esamineranno la possibilità di estendere il progetto nell'arco del terzo anno dopo i primi 24 mesi di attuazione del protocollo, per un numero ulteriore di beneficiari da determinare, anche attraverso la sperimentazione di una modalità di conduzione congiunta delle azioni di cui all'art.2, paragrafo 2, lett. a e b.
ART. 8
Nucleo di coordinamento e di valutazione dei risultati
Le parti costituiscono un nucleo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto che consenta di esaminare I 'andamento del progetto in corso d'opera, i risultati raggiunti, I 'efficacia delle modalità operative adottate, le criticità riscontrate, al fine di apportare tempestivamente ogni necessaria integrazione o eventuale modifica al progetto stesso. Tale nucleo definirà inoltre le modalità di realizzazione dell’iniziativa ed eventuali problematiche relative a singoli casi, prevedendo eventuali interviste con beneficiari ed operatori e visite presso le strutture individuate per l'accoglienza.
I risultati conclusivi raggiunti saranno oggetto di valutazione anche al fine di considerare la possibilità dell'eventuale sviluppo successivo del progetto.
Roma,
Per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale — Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
Min. Plen. Luigi Maria Vignali
Per il Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Civili e l'Immigrazione
Prefetto Michele di Bari
Per la Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Mons. Stefano Russo
Per la Comunità di Sant'Egidio
Prof. Marco Impagliazzo
Per la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia
Past. Luca M. Negro
Per la Tavola Valdese
Moderatora, Alessandra Trotta
Per ARCI - Associazione Ricreativa e Culturale Italiana
Dott. Daniele Lorenzi
Per I'INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà
Dott.ssa Concetta Mirisola
Per OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - Missione di Collegamento per l'Italia, Malta e la Santa Sede
Dott. Laurence Hart
Per UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati - Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino
Dott. ssa Chiara Cardoletti