Sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti.
Consiglio dell’Unione europea
Decisione (UE) 2021/1940 del 9 novembre 2021
(GUUE, L 396, 10 novembre 2021)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 9,
visto l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione») è entrato in vigore il 1° luglio 2020, parallelamente all’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (2) («accordo di riammissione»).
(2) Scopo dell’accordo di facilitazione è agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90...
(…)
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