Cass. civ., sez. III, 7 settembre 2021, n. 24119: breve commento a una decisione che non si sofferma sufficientemente sull’obbligo della motivazione nel caso in cui l’atto dichiarativo risulti del tutto privo di contraddizioni e il Giudice valorizzi il contegno processuale.
Carlo Morselli
15 ottobre 2021
Sommario: 1. Il sindacato interno nel versante della protezione internazionale - 2. La c.d. credibilità soggettiva, quale controllo-filtro (art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251/2007) - 3. L’ancoraggio alla motivazione e la violazione del “minimo costituzionale”.
1. In materia di immigrazione, in una decisione (Cass. civ., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20573 1 ), si detta un principio per il riconoscimento della protezione umanitaria ponendo in risalto l’esigenza di allestire – al pari di un sindacato interno – un vaglio avente ad oggetto la condizione soggettiva ed oggettiva, del cui scrutinio deve farsi carico l'amministrazione.
2. Sotto il profilo della credibilità soggettiva, sempre in materia di protezione internazionale, si è stabilito che i criteri di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale elencati dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251/2007 sono indicativi e non tassativi, né vincolanti per il giudice di merito....
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