Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Legge regionale della Regione Valle d’Aosta n. 6 del 17 aprile 2007
Bollettino ufficiale Regionale n. 19 dell’8 Maggio 2007

 
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste riconosce la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, attuate secondo i principi di pace, giustizia e solidarietà, quali contributi alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e quali strumenti fondamentali per lo sviluppo sociale equo e sostenibile dei popoli. 2. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione, la Regione realizza, coordina, promuove e sostiene, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato. Art. 2 (Disposizioni generali) 1. Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione, come...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.