Regione Emilia Romagna: disciplina dei centri di telefonia.

Disposizioni in materia di distribuzione commerciale
Deliberazione legislativa n. 37/2007 approvata dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nella seduta pomeridiana del 16 maggio 2007

(Parti estratte)

 
… Capo II Disciplina dei centri di telefonia Art. 5 Definizione e ambito di applicazione 1. Con il termine “centro di telefonia”, altrimenti definito “phone center”, si intende l’esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività. 2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie. Art. 6 Condizioni per l'esercizio dell’attività 1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all’attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per...
 
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