Regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti.

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Regolamento (UE) 2021/1133 del 7 luglio 2021

(GUUE, L 248, 13 luglio 2021)


 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), considerando quanto segue: (1) Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio (3) per fungere da soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS nonché le condizioni e le procedure per lo scambio di dati...
 
(…)
 
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