Nuovi canali per la migrazione legale di manodopera.

Parlamento europeo
Risoluzione del 20 maggio 2021


 
Il Parlamento europeo, – visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 79, – vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 2 del protocollo 4, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 45, – vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 13, – visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 5, 6, 10, 12 e 16, – viste le norme internazionali del lavoro in materia di migrazione di manodopera adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni...
 
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