Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

Legge 29 marzo 2021, n. 49

(GU serie generale, n. 90, 15 aprile 2021)


 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1.Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. Art. 2.Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 4 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 4 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b). Art. 3.Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti...
 
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