Permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 19, co. 1.2, TUI.

Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Circolare 19 marzo 2021


 
(Nota: a commento della circolare si veda Giovanni Barbariol, 1 aprile 2021) In relazione alla nota pari oggetto datata 11 marzo 2021, relativa al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 co. 1.2. T.U.I., come modificato dal D.L. n. 130/2020, a seguito di istanza rivolta direttamente al Questore, in via preliminare si rappresenta che: 1. le istanze di rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno devono essere presentate personalmente dall’interessato nelle forme previste dalla legge (tramite kit postale o direttamente all’Ufficio Immigrazione competente territorialmente). Ciò premesso, non possono essere considerate valide le istanze presentate tramite mail, pec, etc. e, qualora dovessero pervenire richieste con modalità differenti da quelle previste dalla norma, gli Uffici Immigrazione interessati avranno cura di rispondere alle stesse fornendo indicazioni sulle corrette modalità di presentazione delle istanze così come previsto...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.