L’apertura di un conto corrente per i richiedenti asilo in possesso della sola ricevuta attestante la domanda di protezione internazionale.

Carla Currao
Praticante dell’Avvocatura distrettuale di Catania

Commento al decreto del Tribunale di Roma 21 dicembre 2020


 
La banca non può rifiutare l’apertura di un conto corrente di base al richiedente asilo in possesso della ricevuta di cui all’art. 4, co. 3 d.lgs. n. 142/2015 in corso di validità munita di fotografia del titolare (ma non del permesso di soggiorno definitivo). Rifiutando ai richiedenti asilo in possesso della ricevuta di cui all’art. 4, co. 3 d.lgs. n. 142/2015 in corso di validità munita di fotografia del titolare (ma non del permesso di soggiorno definitivo) l’apertura di un conto corrente di base, Poste Italiane s.p.a pone in essere una condotta discriminatoria (artt. 43 e 44 TUI) contraria all’art. 126-noviesdecies del Testo unico bancario, oltre che ai chiarimenti forniti dall’ABI (circolare 19 aprile 2019). In conseguenza del rifiuto, inoltre, il ricorrente rischia di trovarsi in una situazione di estrema indigenza, poiché è impossibilitato ad esercitare un’attività lavorativa retribuita e di accedere ai contributi statali e regionali previsti per...
 
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