Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 15 dicembre 2020 che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
(GUUE, L 42, 5 febbraio 2021)
Il COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
(2) Ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell’accordo e le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
(3) L’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del...
(…)
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