Decisione che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l’inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione [notificata con il numero C(2020) 9228]
Commissione europea
Decisione di esecuzione (UE) 2021/31
13 gennaio 2021
(GUUE, L 15, 18 gennaio 2021)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale contiene segnalazioni di persone e oggetti ricercati dalle autorità nazionali competenti allo scopo di assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2) Ai sensi dell’articolo 20,...
(…)
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