Decisione che fissa la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo [2020/2246].

Comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
Decisione n. 2/2020 del 17 dicembre 2020

(GUUE, L 443, 30 dicembre 2020)


 
IL COMITATO MISTO, visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (1) ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, le disposizioni del titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) della parte seconda dell'accordo si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che detti Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, da un lato, e con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito, dall'altro. (2) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore di quegli accordi, il comitato misto fissa la data a decorrere...
 
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