Per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen.
Consiglio dell’Unione europea
Raccomandazione (UE) 2020/1632 del 30 ottobre 2020
(GUUE, L 366, 4 novembre 2020)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere c) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 67 TFUE, l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui è garantito che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne. Ai sensi dell’acquis di Schengen, le frontiere interne possono essere attraversate in qualsiasi punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, compresi i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’UE e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro, che possono circolare liberamente nel territorio di tutti gli altri Stati membri per 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
(2) Il 30 gennaio 2020 il direttore...
(…)
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